Sicurjob srl supporta il Datore di lavoro (DL) nella redazione del DUVRI. Prima con il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. all’art. 7, e poi con il D.Lgs.81/2008 e s.m.i. all’art. 26 si regolano i rapporti tra committente ed appaltatore ed introduce l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
Il documento di valutazione dei rischi interferenti contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'impresa o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il Datore di lavoro Committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.
I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a:
- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CClA con l'esecuzione dei lavori/servizi/ forniture, commissionati;
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicita re in sede di gara;
- redigere, prima dell'inizio dei lavori/servizi, il verbale di riunione di coordinamento da sottoscriversi ai sensi dell'art 26 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. La Ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.